Parco Agrisolare – Incentivi per il fotovoltaico in agricoltura e agroindustria




SCHEDA BANDO “PARCO AGRISOLARE”



BENEFICIARI
  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

  • Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO saranno precisati nel Bando);

  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  • soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:

  • imprenditore agricolo è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

  • impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO).

  • cooperativa agricola, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell’imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.

Il beneficiario deve avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli interventi sono realizzati;


AGEVOLAZIONE



Aziende agricole attive nella produzione primaria




80 %

proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Contributo a Fondo Perduto fino all’80%



50 %


per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l’intero progetto

Contributo a Fondo Perduto fino all’50% Piccole

Contributo a Fondo Perduto fino all’40% Medie

Contributo a Fondo Perduto fino all’30% Grandi


Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del

Trattato.

QUI LA MAPPA DELLE ZONE AGEVOLATE >>




Imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli


80 %


proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Contributo a Fondo Perduto fino all’80%




Imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti
50 %


proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Contributo a Fondo Perduto fino all’50% Piccole

Contributo a Fondo Perduto fino all’40% Medie

Contributo a Fondo Perduto fino all’30% Grandi

Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

QUI LA MAPPA DELLE ZONE AGEVOLATE >>



Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione
è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a
sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.



INTERVENTI AMMESSI   
                                                                                                                      

Fatte salve le previsioni del presente Decreto, gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  • SPESE AMMISSIBILI


    Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

    • a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
      • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
      • sistemi di accumulo;
      • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
      • costi di connessione alla rete
      • fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’successivo Avviso;
    • b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
      • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

    Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

    Non è ammesso l’acquisto in Leasing

    L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della
    normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto
    nei sistemi informatici gestionali.

    È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la
    bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

    È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici,
    purché appartenenti allo stesso fabbricato.

    I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto
    beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario

    I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della
    pubblicazione dell’elenco

    L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva
    la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da
    primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.



OPERATIVITA’ PARCO AGRISOLARE

Bando a sportello (le domande vengono accolte in ordine cronologico)

Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.



ccc