Il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato ha annunciato che “il 5 ottobre i due decreti del Mise e del Tesoro saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rendendo di fatto operativo il Superbonus”. Via libera quindi all’incentivo che dà diritto a una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi su efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici

È tutto pronto per l’avvio ufficiale del Superbonus 110%. Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, ha annunciato che "dopo i rilievi su aspetti tecnici mossi dalla Corte dei Conti, finalmente lunedì 5 ottobre i due decreti del Mise e del Tesoro saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rendendo di fatto operativo il Superbonus al 110%”
Secondo Coltorti, esponente del M5s, "si tratta di un provvedimento senza precedenti per rilanciare l'economia e favorire la sostenibilità, che consente di effettuare lavori antisismici e di efficientamento energetico ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta”


Cosa è il Superbonus 110%? È l’incentivo che dà diritto a una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi volti all'efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici


Chi può usufruirne? L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che potrà usufruire del Superbonus chi vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico, come il cappotto termico e la sostituzione della caldaia, e la messa in sicurezza antisismica. È richiesto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio

Chi sono i beneficiari della detrazione? I condomini per interventi sulle parti comuni, le persone fisiche, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Le spese per gli interventi di ristrutturazione devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e valgono anche per una sola seconda casa. Escluse dalla detrazione sono le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8), castelli e palazzi di pregio storico o artistico (A/9)

Come si può utilizzare il Superbonus? Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione in 5 rate annuali di pari importo, nel caso effettui la spesa pagando direttamente l’impresa; lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese; oppure per la cessione del credito ad altri soggetti

Quali interventi si possono effettuare? Gli interventi che beneficiano del bonus sono quelli di isolamento termico delle strutture opache, come il cappotto termico; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici; interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Quali interventi si possono fare nelle unità immobiliari in un condominio? Sono ammessi su ogni singola unità immobiliare lavori per la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua

Per quanto riguarda gli infissi, il cambio delle finestre comprensive di infissi beneficia dell’agevolazione se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e se si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007. Non rientra tra i lavori ammessi la ritinteggiatura delle persiane

Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia, l’intervento è ammesso tra le agevolazioni del Superbonus 110% purché si tratti di impianti a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, il Fisco ha chiarito che la detrazione spetta anche ai possessori o detentori di sole pertinenze, come box o cantine, che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi agevolabili

 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, è stato raddoppiato il tetto massimo fino a 96mila euro. Nello specifico, segnala la risoluzione n. 60/E, l’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati consente la fruizione di un doppio limite di spesa 48mila euro


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